26 novembre 2025
Il recupero non è un’azione di caccia, ma un servizio di tutela che viene svolto, da conduttori a tale scopo autorizzati, in tutti i casi in cui è richiesto l’intervento di ricerca e recupero di fauna selvatica ferita (attività venatoria, controllo faunistico, incidenti stradali o altre circostanze). Il recupero dei selvatici feriti è consentito solo con l’ausilio di cani specializzati e addestrati per questo scopo. Le razze ammesse sono quelle che nel paese di origine prevedono una prova di lavoro su pista artificiale di sangue.
Per poter effettuare l’attività di recupero in Valle d’Aosta, il conduttore deve essere iscritto, con la qualifica di “Conduttore di cane da traccia”, nel registro regionale dei cacciatori esperti di cui alla deliberazione di Giunta regionale sulla formazione faunistico-venatoria ed autorizzato dalla Struttura regionale competente in materia faunistica presso cui è istituito tale registro.
I cani utilizzati per le operazioni di recupero dei selvatici feriti devono essere muniti di tatuaggio elettronico con microprocessore ed abilitati attraverso prove specifiche di lavoro organizzate dall’Assessorato all’Agricoltura e risorse naturali, o con Prove Nazionali di lavoro su traccia di sangue con qualifica di almeno molto buono (M.B.) regolarmente registrata e certificata sul Libretto delle qualifiche ENCI, intestato al soggetto.
I cani che superano l’esame a 12 mesi di età sono abilitati per due anni, i cani che superano l’esame dopo i 24 mesi di età sono abilitati per 4 anni. L’abilitazione ottenuta dopo i 24 mesi di età non avrà scadenza a condizione che il cane effettui almeno due interventi con esito positivo per ogni anno, in caso contrario l’abilitazione avrà durata di 4 anni dall’ultimo esame o 2 anni dall’ultima stagione venatoria in cui sono stati effettuati 2 recuperi positivi.
Allo scadere dell’abilitazione del cane deve essere presentata apposita richiesta di rinnovo, corredata dalla documentazione prevista, alla Struttura regionale competente in materia faunistica che provvederà ad aggiornare l’elenco dei binomi, conduttore/cane, abilitati.
Il conduttore può anche non essere il proprietario del cane utilizzato durante le operazioni di recupero ma è colui che, con tale ausiliare, ha superato le prove abilitative, come certificato durante le prove di lavoro, e forma il binomio conduttore/cane da traccia che compone l’unità cinofila di recupero.
Allenamento ed addestramento dei cani
Le unità cinofile autorizzate al recupero possono effettuare l’allenamento e l’addestramento dei cani durante tutto l’anno sul territorio in cui non sia vietata la caccia. I conduttori abilitati possono altresì allenare ed addestrare i propri ausiliari in fase di abilitazione.
Durante l’attività di addestramento il conduttore deve obbligatoriamente indossare indumenti ad alta visibilità ed il cane deve indossare un collare ad alta visibilità recante il numero di telefono del conduttore.
E’ consentito l’utilizzo di sangue e resti di animali legalmente detenuti nonché l’utilizzo di strumenti che possono sparare cartucce a salve (scacciacani) atti all’addestramento del cane. Durante l’attività di addestramento non è consentito il porto di armi da sparo.
Modalità di recupero
Le operazioni di recupero si svolgono sull’intero territorio regionale, durante tutti i giorni dell’anno e ove necessario anche nelle zone soggette a divieto venatorio.
Quando si rende necessario operare all’interno dei Parchi o delle Aziende faunistiche-venatorie è necessario comunicarlo preventivamente al rispettivo personale di vigilanza ed ottenere l’autorizzazione degli enti interessati. In tali casi è sempre obbligatoria la presenza del relativo personale di vigilanza se non diversamente ed espressamente disposto dal personale stesso.
Quando contattato per un’operazione di recupero, il Conduttore dovrà darne tempestivo avviso alla Stazione forestale competente per territorio. Tale avviso dovrà essere dato non appena viene organizzata l’attività di recupero prima ancora di recarsi sul luogo di ritrovo prestabilito. Il conduttore dovrà altresì avvisare la Stazione forestale competente per territorio della conclusione e dell’esito dell’attività di recupero nonché trasmettere la scheda relativa alla ricerca come da disposizioni in vigore. In caso di irreperibilità del personale forestale le comunicazioni potranno essere fatte alla postazione forestale della Centrale Unica del soccorso (CUS-1515).
Durante l’attività di recupero il conduttore, che porta le armi da caccia (o in dotazione) idonee ad effettuare il colpo di grazia dell’animale ferito, deve obbligatoriamente indossare indumenti ad alta visibilità mentre il cane deve essere dotato di collare ad alta visibilità riportante il numero di telefono del conduttore.
Durante le operazioni di recupero è vietato l’esercizio dell’attività venatoria.
La gestione operativa e tecnica dell’azione di ricerca è di esclusiva competenza del conduttore, che valuta le condizioni e decide le strategie per massimizzare le probabilità di successo.
Durante le operazioni di recupero il consueto uso della “lunga” può essere omesso, a giudizio del conduttore, per oggettive condizioni vegetazionali o morfologiche del terreno che ne rendano impossibile l’impiego ed al fine di evitare un ulteriore allontanamento del capo oggetto del recupero.
Il conduttore contattato è il responsabile dell’intera operazione di recupero.
Spetta al conduttore stabilire quando sospendere la ricerca, o se riprenderla in un secondo momento o il giorno successivo, valutando anche l’opportunità di richiedere il supporto di un altro binomio, conduttore/cane da traccia, abilitato.
Di norma, la ricerca può proseguire per un massimo di 48 ore successive al ferimento del selvatico salvo diverse disposizioni (per motivi sanitari, di incolumità pubblica o di altro tipo) concordate con il personale di vigilanza competente.
Il personale di vigilanza può sempre partecipare alle operazioni di recupero.
Il personale di vigilanza può sempre partecipare alle operazioni di recupero.
Il conduttore contattato ha facoltà di consentire che al recupero partecipino i seguenti soggetti la cui presenza dovrà essere preventivamente comunicata alla Stazione forestale (ed autorizzata dal relativo personale di vigilanza nel caso di recupero all’interno dei Parchi e/o Aziende faunistico-venatorie) ed indicata nella scheda di recupero:
- il feritore del selvatico oggetto di ricerca (o suo delegato presente al momento del ferimento).
Il feritore, o suo delegato, se non diversamente disposto dal conduttore, dovrà sempre essere presente sul luogo di ferimento all’inizio delle operazioni di ricerca per informare il conduttore intervenuto sulle dinamiche di ferimento e per indicare con precisione il luogo di ferimento e può partecipare alle successive azioni di ricerca secondo le disposizioni del conduttore.
Per la ricerca dei capi feriti durante l’attività venatoria o di controllo faunistico il feritore che partecipa alla ricerca deve attenersi alle disposizioni impartite dal conduttore e, se così disposto da quest’ultimo, può essere armato. Tale disposizione vale anche per i recuperi di animali feriti durante l’attività venatoria che avvengono in giornate in cui è vietata la caccia purché ne sia data preventiva comunicazione alla Stazione forestale competente. In ogni caso non possono essere abbattuti animali diversi da quelli oggetto di recupero. Spetta al conduttore, se non diversamente da lui stesso stabilito, il colpo di grazia al capo recuperato. L’animale recuperato a seguito di attività venatoria è incarnierato dal feritore e la data di abbattimento da indicare sul tesserino venatorio è quella del giorno del ferimento.
- un secondo binomio abilitato (conduttore/cane da traccia) in supporto al conduttore contattato.
Il conduttore di supporto potrà essere armato se così disposto dal conduttore contattato. Anche il binomio di supporto dovrà essere dotato di indumenti/collare ad alta visibilità.
Le modalità operative e di interazione dei due binomi saranno concordate tra i conduttori intervenuti. Sulla scheda relativa alla ricerca dovrà essere specificata la presenza di entrambi i binomi con il relativo contributo prestato anche al fine dell’attribuzione della stessa.
Pièces jointes
- Provvedimento dirigenziale 6740 del 21.11.2025[.pdf 505,26 Kb - 25/11/2025]