Tassa di concessione Regionale
Le service en bref
La Regione tutela il patrimonio faunistico e disciplina l'attività venatoria tenuto conto dei principi generali della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali, nel rispetto degli equilibri naturali.
Per il rilascio ed il rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio è dovuta la tassa di concessione regionale (L.R. del 27 agosto 1994 n. 64, art. 39).
La tassa di concessione regionale non è dovuta se:
L’istanza di rimborso, redatta in marca da bollo, deve essere presentata direttamente al Comitato regionale per la gestione venatoria.
Per il rilascio ed il rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio è dovuta la tassa di concessione regionale (L.R. del 27 agosto 1994 n. 64, art. 39).
Chi paga
Sono tenuti al pagamento i soggetti che richiedono il rilascio ed il rinnovo dell’abilitazione all’esercizio venatorio.
Sono tenuti al pagamento i soggetti che richiedono il rilascio ed il rinnovo dell’abilitazione all’esercizio venatorio.
Quanto si paga
L’importo da pagare per la tassa di concessione all’esercizio venatorio ammonta a €168,00.
L’importo da pagare per la tassa di concessione all’esercizio venatorio ammonta a €168,00.
Quando si paga
Il pagamento deve essere effettuato, ogni anno, entro il 31 marzo.
Per i pagamenti effettuati oltre il termine è prevista una maggiorazione del 40% della tassa, ad eccezione dei versamenti effettuati dai nuovi iscritti.
Il pagamento deve essere effettuato, ogni anno, entro il 31 marzo.
Per i pagamenti effettuati oltre il termine è prevista una maggiorazione del 40% della tassa, ad eccezione dei versamenti effettuati dai nuovi iscritti.
Dove / Come si paga
Il pagamento della tassa di concessione regionale è effettuato .......
Il pagamento della tassa di concessione regionale è effettuato .......
Esenzioni
Non sono previste esenzioni.
Non sono previste esenzioni.
Rimborsi
Nel caso di diniego del porto d'armi per uso di caccia è disposto, su richiesta del contribuente, il rimborso della somma pagata a titolo di tassa di concessione regionale.
Nel caso di diniego del porto d'armi per uso di caccia è disposto, su richiesta del contribuente, il rimborso della somma pagata a titolo di tassa di concessione regionale.
La tassa di concessione regionale non è dovuta se:
- la caccia non è esercitata durante l'intero anno cui la tassa si riferisce;
- la caccia è esercitata esclusivamente fuori del territorio regionale;
- la caccia è esercitata sul territorio regionale esclusivamente nei confronti di esemplari di avifauna di specie cacciabili responsabili di alterazioni dell'equilibrio naturale, di danni alle produzioni agro forestali o di problematiche di ordine sanitario, individuate, di anno in anno, dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
L’istanza di rimborso, redatta in marca da bollo, deve essere presentata direttamente al Comitato regionale per la gestione venatoria.
Riferimenti normativi
Art.39 della Legge Regionale 27 agosto 1994, n. 64
Formulaires
- Dichiarazione eredi[.pdf 115,11 Kb - 16/09/2021]
- RIchiesta rimborso della tassa[.pdf 159,46 Kb - 16/09/2021 - 25/08/2022]
Dèrniere modification: 25/08/2022 09:10:26