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Conferimento dei cinghiali abbattuti in attività di controllo presso i centri di lavorazione della carne di selvaggina

22 juillet 2024

Si comunica che, con Provvedimento dirigenziale n. 3761 del 16 luglio 2024 è stato affidato il servizio di lavorazione della carne di selvaggina ai Centri di lavorazione “Società Cooperativa La Kiuva” di Arnad e “Azienda agricola Jotaz” di Ollomont per il periodo luglio 2024 – giugno 2026.

Pertanto, a partire dalla data odierna, i cinghiali abbattuti in attività di controllo devono essere conferiti presso i suddetti Centri di lavorazione con le seguenti modalità:
- i cinghiali abbattuti dal Corpo forestale della Valle d’Aosta e dai coadiutori che partecipano alle operazioni di abbattimento (proprietari e conduttori dei fondi, cacciatori di cui alla l.r. 64/1994, art. 12) nel territorio di competenza delle Stazioni forestali di Etroubles e Valpelline devono essere conferiti presso il Centro di lavorazione di Ollomont, e fino al raggiungimento di un massimo di 30 cinghiali all’anno;
- i cinghiali abbattuti dal Corpo forestale e dai coadiutori che partecipano alle operazioni di abbattimento (proprietari e conduttori dei fondi, cacciatori di cui alla l.r. 64/1994, art. 12) nel restante territorio regionale devono essere conferiti presso il Centro di lavorazione di Arnad.

Si ricorda inoltre che:
- i Centri di lavorazione si impegnano a ricevere le carcasse di fauna selvatica provenienti da abbattimenti effettuati in attività di controllo dal lunedì alla domenica;
- i Centri di lavorazione hanno l’obbligo di provvedere a garantire le necessarie ispezioni sanitarie, a cura del Servizio veterinario dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, attuando, nel frattempo, le corrette operazioni di allestimento delle carcasse consistenti in scuoiatura, taglio e stoccaggio in celle frigorifere, oltre a provvedere allo smaltimento di visceri e pelli secondo le disposizioni stabilite dalla normativa in materia;
- vi è la possibilità da parte dell’amministrazione regionale di riacquistare una parte della carne, di norma il 50%, conferita dai coadiutori che partecipano alle operazioni di abbattimento (proprietari e conduttori dei fondi, cacciatori di cui alla l.r. 64/1994, art. 12) da riassegnare agli stessi quale rimborso spese per gli interventi effettuati; gli stessi dovranno versare la ritenuta d’acconto pari al 20% del valore della stessa tramite il sistema PagoPA;
- gli abbattimenti devono essere effettuati da o in presenza di una “persona formata” in materia di igiene e sanità della selvaggina abbattuta ai sensi del Reg. 853/2004/CE allegato III, sez. IV, capo II, che ha l’incombenza di valutare eventuali anomalie o modificazioni comportamentali dell’animale da abbattere;
- le attività di controllo devono essere effettuate mediante l’utilizzo di munizioni alternative (palle monolitiche) prive di piombo;
- la “persona formata” ha il compito di redigere il modulo n. 2 (Commercializzazione di selvaggina previo invio ad un centro di lavorazione) in modo che l’animale abbattuto possa essere avviato al Centro di lavorazione della selvaggina autorizzato;
- l’animale abbattuto deve essere eviscerato sul luogo di abbattimento utilizzando materiali idonei (telo per alimenti e vasche in plastica per alimenti) e conferito, nel più breve tempo possibile, al Centro di lavorazione, insieme alla corata (cuore, polmoni, fegato e milza) inserita in un contenitore separato e identificato con le fascette in dotazione alle Stazioni forestali, in duplice copia (una fascetta al cinghiale ed una alla corata).

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